(1) L'Agenzia per la protezione civile, anche quando non sussista imminente pericolo per la pubblica incolumità, può disporre opere di prevenzione dirette a difendere le strade, i centri ed i nuclei abitati contro alluvioni, frane, valanghe, corrosioni ed altre cause di pericoli o di danni. È altresì autorizzata ad intervenire per il definitivo ripristino o la ricostruzione delle opere danneggiate. I suddetti lavori possono essere eseguiti anche in economia. 11)
(2) Se queste opere di prevenzione o di ripristino sono eseguite a cura del comune, l'Agenzia per la protezione civile può assegnare un sussidio. Fra queste opere rientrano anche la costruzione, l’acquisto, l’ampliamento, la ristrutturazione, il risanamento, la manutenzione straordinaria e il ripristino di strutture per il servizio antincendi. 12)
(3) Con il provvedimento di concessione del sussidio l'Agenzia per la protezione civile può deliberare l'immediata corresponsione di un acconto sul sussidio concesso. 13)
(4) 14)