(1) Le opere di cui alla presente legge sono di pubblica utilità, urgenti e indifferibili. Per la loro approvazione non è richiesto alcun parere ed alcuna autorizzazione.
(2) Il comune beneficiario può affidare l'esecuzione dei lavori in concessione ad altri organismi di diritto pubblico o ai Corpi dei vigili del fuoco volontari. In questo caso il comune può trasferire il contributo assegnato dall'Agenzia per la protezione civile per la realizzazione dell'opera all'organismo di diritto pubblico o al Corpo dei vigili del fuoco volontari secondo modalità da definirsi con apposita convenzione fra il comune e la struttura esecutrice.15)