(1) Per ottenere i premi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 2 gli interessati dovranno presentare all'Assessorato per l'agricoltura e le foreste domanda con l'indicazione della data di nascita della giovenca e del numero di tatuaggio o della marca metallica della stessa, corredata dal certificato di fecondazione o di monta, entro il termine di cinque mesi dalla fecondazione. 8)
(2) I richiedenti del premio di cui alla lettera a) dell'art 2 dovranno inviare, entro 40 giorni dal parto, un avviso del parto avvenuto all'Assessorato per l'agricoltura e le foreste. 8)
(3) Per ottenere i premi di cui alla lettera c) dell'articolo 2 gli interessati dovranno presentare all'Assessorato per l'agricoltura e le foreste domanda entro cinque mesi dalla nascita del soggetto con l'indicazione della provenienza e del numero di tatuaggio o della marca metallica. 8)
(4) I richiedenti del premio di cui alla lettera c) dell'articolo 2 devono provare che l'animale abbia raggiunto il peso minimo previsto dalla legge. 8)
(5) Per ottenere i premi di cui all'articolo 2 sono, inoltre, prese in considerazione domande collettive presentate dalle federazioni fra allevatori per i loro associati, anche se presente prima dell'entrata in vigore della presente legge. 8)
(6) La liquidazione dei premi di cui all'articolo 2 viene fatta direttamente ai singoli allevatori oppure, in caso di domande collettive, tramite le federazioni tra allevatori. 8)