Pubblicata nel B.U. 4 febbraio 1975, n. 8.
(1) 5)
(2) La "Federazione provinciale delle latteria sociali altoatesine", con sede in Bolzano (in seguito denominata federazione), può svolgere operazioni di raccolta e trasporto del latte, di trasformazione e di commercializzazione dello stesso e dei prodotti derivati, anche tramite le cooperative associate.
Abrogato dall'art. 2 della L.P. 12 luglio 1975, n. 32.