Pubblicata nel B.U. 29 gennaio 1974, n. 5.
(1) Se la ripartizione Beni culturali della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige o il Comitato provinciale per la cultura edilizia e il paesaggio accertano, in base alla relativa competenza, che un edificio è meritevole di tutela, la spesa riconosciuta per la superficie utile effettiva in connessione con le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, può essere aumentata al massimo del 50 per cento. Qualora dopo l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5, in edifici meritevoli di tutela fossero disponibili una superficie abitativa o una cubatura residua non necessarie a fini abitativi, queste possono essere destinate all'attività di cui alla legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7.6)
L'art. 2/bis è stato inserito dall'art. 17, comma 1, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1.