Pubblicata nel B.U. 29 gennaio 1974, n. 5.
(1) Per la realizzazione e l'acquisto da parte di cooperative agricole e di loro consorzi di strutture e relative attrezzature e pertinenze occorrenti ad assicurare la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti, la Provincia è autorizzata a concedere contributi in conto capitale e/o contributi sugli interessi per mutui attinti presso banche convenzionate.
(2) Contributi in conto capitale ai sensi del primo comma possono essere concessi fino alla misura massima del 65% della spesa ammessa.2)
(3) Contributi sugli interessi possono, a seconda del tipo di investimento, essere concessi per un periodo variante tra 5 e 20 anni e fino alla misura massima in cui rimanga a carico del beneficiario almeno il 3%.2)
(4) Sono in ogni caso esclusi dai contributi gli impianti per la trasformazione di barbabietole.
I commi 2 e 3 sono stati sostituiti dall'art. 1 della L.P. 31 agosto 1974, n. 11.