(1) Le disponibilità sui fondi non utilizzate nel corso del presente esercizio finanziario dovranno essere impiegate secondo le destinazioni indicate dalla presente legge.
(2) A tale scopo potranno essere accolte, previa deliberazione della Giunta provinciale, anche domande di contributo presentate in data successiva a quella dell'approvazione del piano di ripartizione di cui alla presente legge.