(1) Con decreto del Presidente della giunta provinciale, su conforme deliberazione della Giunta provinciale, vengono stabilite le tariffe di utenza da applicarsi nella Provincia di Bolzano, valevoli, salvo modifica delle tariffe CIP, per un periodo non inferiore ad un anno. Le tariffe stabilite dall'Amministrazione provinciale non possono comunque superare quelle deliberate dal CIP e possono essere ridotte rispetto a queste ultime fino al 20% per i seguenti usi, in ordine di precedenza:9)
(2) Le imprese distributrici possono chiedere semestralmente entro il 31 luglio ed il 31 gennaio all'Amministrazione provinciale il rimborso della quota di minor incasso risultante dall'applicazione delle tariffe provinciali rispetto a quelle stabilite dal CIP.
(3) L'Amministrazione provinciale accerta gli utenti di cui alle lettere b) e d) che hanno diritto alle tariffe agevolate e lì comunica alle imprese distributrici.