(1) La Provincia, i comuni, gli assegnatari o consorzi di questi ultimi provvedono a dotare le aree produttive delle necessarie infrastrutture. Nelle zone produttive di interesse provinciale la Provincia può realizzare servizi sociali a servizio della zona stessa.
(2) Di questi potranno essere dotate anche le zone di interesse comunale, laddove gli addetti impiegati nella zona e/o in quelle limitrofe ne giustifichino la necessità.
(3) Gli immobili destinati ai servizi sociali rimangono di proprietà della Provincia o dei comuni e possono essere dati in concessione per la gestione e manutenzione a comuni o appositi consorzi, pubblici o privati.
(4) Il comodato a titolo gratuito può essere concesso solo in favore di enti pubblici.6)