Pubblicata nel B.U. 10 marzo 1970, n. 10.
(1) Per agevolare l'assunzione dei masi chiusi da parte di coltivatori diretti aventi diritto in base alle norme di cui al Testo Unico approvato con D.P.G.P. 7 febbraio 1962, n. 82) , la Provincia è autorizzata a concedere con le modalità e nella misura di cui alla presente legge un contributo annuo costante sui mutui contratti dai suddetti presso istituti di credito, comprese le Casse rurali.
(2) Agli effetti della presente legge sono considerati coltivatori diretti le persone le quali ricavano il loro reddito principale dalla lavorazione della terra.
(3) I beneficiari del contributo di cui alla presente legge devono restituire i contributi concessi dalla Giunta provinciale qualora entro cinque anni dall'assunzione del maso vengano meno volontariamente alla qualifica di coltivatori diretti. Qualora il caso sopra menzionato si verifichi quando siano già trascorsi cinque anni, cessa il pagamento dei contributi residui.3)
Ora D.P.G.P. 28 dicembre 1978, n. 32.
Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 1 della L.P. 9 novembre 1974, n. 22.