Pubblicata nel B.U. 14 gennaio 1958, n. 2.
(1) Le provvidenze di cui alla lettera a) dell'articolo 1 della presente legge devono essere erogate entro il 30 marzo di ogni anno e possono essere liquidate in più rate. 5)
L'art. 3 è stato sostituito dall'art. 4 della L.P. 21 giugno 1971, n. 7.