Pubblicata nella G.U. 1° febbraio 2001, n. 26.
(1) 8)
(2) 9)
(3) 10)
(4) Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo provvede a compilare, esclusa qualsiasi facoltà di apportare modifiche o variazioni, il nuovo testo dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, quale risulta dalle disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nella legge 30 novembre 1989, n. 386, e nella legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, rimaste in vigore, e da quelle di cui all'articolo 4 della presente legge costituzionale.
(5) 11)
Disposizioni finali relative allo Statuto speciale della Regione siciliana.
Disposizioni finali relative allo Statuto speciale per la Valle d'Aosta.
Disposizioni finali relative allo Statuto speciale per la Sardegna.
Disposizioni finali relative allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.