Pubblicata nella G.U. 1° febbraio 2001, n. 26.
(1) 5)
(2)(3) 6)
(4) Nella Provincia autonoma di Bolzano, fino alla data di entrata in vigore della legge provinciale prevista dal citato articolo 47 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come modificato dal comma 1 del presente articolo, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le leggi elettorali vigenti.
(5) La traduzione in lingua tedesca del presente articolo concernente lo Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Reca modifiche al D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.
Disposizioni riguardanti la Provincia di Trento.