Pubblicato nel B.U. 16 agosto 2011, n. 33.
(1) L’articolo 16 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 16 (Definizione)
1. Le prestazioni di assistenza economica sociale consistono in interventi volti a soddisfare i bisogni fondamentali e a perseguire l’integrazione sociale e l’indipendenza economica dei soggetti e delle famiglie destinatarie, attraverso trasferimenti monetari integrativi al reddito e programmi personalizzati.
2. Non può usufruire delle prestazioni di assistenza economica sociale la persona che, utilizzando in particolare il proprio patrimonio o entrate proprie o della famiglia, è in grado di provvedere al proprio mantenimento.
3. Le prestazioni di assistenza economica sociale non possono essere erogate per il pagamento di tariffe, ad eccezione dei casi previsti dal presente regolamento.”