(1) Le Intendenze scolastiche predispongono i moduli per le schede elettorali e i dei verbali elettorali dei singoli seggi.
(2) Il capo d'istituto provvede alla riproduzione delle schede elettorali e mette a disposizione dei seggi tutto il materiale necessario.
(3) Le intendenze scolastiche consegnano alle consulte provinciali le schede elettorali e il materiale necessario per le elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli alunni.