Pubblicato nel B.U. del 21 giugno 1988, n. 27.
(1) Sentita la commissione provinciale per l'ordinamento dei servizi di patologia, possono essere presi i seguenti provvedimenti ai sensi dell'articolo 14 della L.P. n. 39/1982:
da parte dell'Assessore alla sanità
(2) La revoca dei provvedimenti di cui sopra avverrà in seguito all'adozione di misure idonee a rientrare nei limiti.