Pubblicato nel B.U. 27 novembre 1979, n. 59.
(1) Salve le disposizioni relative alla disciplina dell'arte ausiliaria del meccanico ortopedico ed ernista, contenute nel R.D. 31 maggio 1926, n. 1334, col presente regolamento è disciplinata in provincia di Bolzano la formazione del calzolaio ortopedico quale qualificazione sanitaria, ai sensi dell'articolo 1, lettera b) della legge provinciale 30 luglio 1977, n. 28, soggetta a vigilanza sanitaria.
(1) Lo speciale attestato di qualifica può essere conseguito tramite apposito corso teorico-pratico ed esame finale.
(1) Il corso di cui all'articolo precedente sarà gestito dalla Giunta provinciale, avvalendosi, per l'insegnamento pratico, delle strutture addette alla formazione ed istruzione professionale. L'insegnamento può essere impartito anche in corso serale.
(2) Il corso è sottoposto alla vigilanza dell'Assessore provinciale alla Sanità che la esercita tramite il Medico Provinciale o altro funzionario medico appositamente incaricato.
(3) Il direttore del corso e il corpo insegnante sono nominati e, ove necessario, incaricati dalla Giunta provinciale. A tale personale è corrisposto il compenso orario previsto rispettivamente per la direzione e per l'insegnamento presso analoghe scuole e corsi gestiti da enti ospedalieri.
(1) Gli aspiranti al corso devono essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio in proprio dell'attività artigiana di calzolaio a norma della legge provinciale.
(2) La domanda di ammissione deve essere presentata, in carta legale, all'Assessore provinciale alla Sanità entro il termine che verrà stabilito di anno in anno. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
(1) Ai fini dell'ammissione al corso, gli aspiranti saranno sottoposti a visita medica per l'accertamento dell'idoneità alla frequenza del corso ed all'esercizio dell'arte.
(1) Gli allievi hanno l'obbligo di frequenza alle lezioni teoriche ed alle esercitazioni pratiche. L'allievo che risulti assente a più di un terzo delle lezioni teoriche ed alle esercitazioni pratiche complessivamente, non verrà ammesso all'esame finale.
(1) Le materie di insegnamento sono le seguenti:
Anatomia 80 ore
Patologia 180 ore
Disegno anatomico 20 ore
Igiene 20 ore
Nozioni di fisica 10 ore
Chinesi-terapia 20 ore
Cultura generale e educazione civica 15 ore
Legislazione sanitaria 15 ore
Lingua italiana o tedesca non materna 20 ore
Laboratorio 180 ore
560 ore
(1) Al termine del corso gli allievi devono sostenere l'esame finale, che verte su tutte le materie d'insegnamento, davanti alla commissione esaminatrice nominata dalla Giunta provinciale e composta:
Funge da segretario un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione provinciale.
(2) Sono ammessi agli esami finali solo gli allievi che abbiano ottenuto nello scrutinio finale la media almeno di sei decimi.
(3) Gli esami finali consistono in una prova pratica e in una prova orale.
(1)
Per queste prove pratiche la commissione compila tre temi per ciascuna delle tre prove. Un esaminando sorteggerà un tema per ogni prova. I tre temi sorteggiati verranno assegnati per lo svolgimento.
(2) Le prove devono accertare una buona preparazione generale e specifica del candidato e devono svolgersi con materiali e strumenti idonei.
(3) La qualifica è concessa a quei candidati che hanno riportato, per ciascuna delle suddette prove a) e b), una votazione non inferiore a sei decimi.
(4) Di tutte le operazioni d'esame viene redatto dal segretario apposito verbale, firmato anche dal presidente e dai commissari di esame.
(5) In seguito al risultato favorevole degli esami, la Provincia rilascia apposito attestato di qualifica.
(1) L'attestato di qualifica di calzolaio ortopedico abilita, oltre che anche all'esercizio dell'attività artigiana a norma della legge provinciale, alle seguenti ulteriori mansioni:
(2) L'applicazione delle scarpe ortopediche allestite a norma del presente articolo può essere eseguita dal calzolaio ortopedico soltanto previo collaudo del medico che le abbia prescritte, risultante o dalla presenza di quest'ultimo all'atto dell'applicazione o dal rilascio di una sua dichiarazione scritta.
(3) Per quanto non disposto dal presente regolamento in merito alla vigilanza sanitaria sull'attività di calzolaio ortopedico, si applicano, per quanto applicabili, le disposizioni relative all'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie previste dalla legge.
(1) Il diploma di maestro artigiano calzolaio ortopedico già rilasciato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, dalla Provincia ai sensi della legge provinciale sull'artigianato, abilita all'esercizio, in provincia di Bolzano, delle mansioni di cui al precedente articolo.
(2) I maestri artigiani calzolai residenti in provincia di Bolzano, in possesso dell'analogo titolo di calzolaio ortopedico conseguito all'estero ed ivi legalmente riconosciuto, possono essere autorizzati dalla Giunta provinciale all'esercizio delle mansioni di cui all'articolo precedente, limitatamente al territorio della provincia di Bolzano. 2)
(3) Al fine della verifica della corrispondenza del titolo estero gli interessati devono allegare alla domanda, da presentarsi all'Assessore provinciale alla Sanità;
Il comma 2 è stato modificato dall'art. 83 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.
(1) Ai fini dell'autorizzazione di cui al precedente articolo, l'insegnamento teorico nelle materie sanitarie può essere completato, ove necessario, attraverso la frequenza di un corso tenuto nell'ambito del Servizio Sanitario sul territorio nazionale. 3)
L'art. 12 è stato aggiunto con D.P.G.P. 13 giugno 1984, n. 13.