(1) L'istituto ha il compito, ai sensi dell'articolo 1 della L.P. 19 gennaio 1976, n. 6, di ospitare ed assistere gestanti e madri che si trovino in situazioni di particolare difficoltà e non possano risolvere altrimenti i loro problemi, a causa di difficoltà familiare, di mancanza d'alloggio ed altro.
(2) La permanenza delle madri nell'IPAI deve essere considerata provvisoria, per casi eccezionali, per cui ogni madre è tenuta a provvedere alla propria diversa sistemazione entro congrui termini. Il ricovero avviene dietro autorizzazione dell'ufficio competente, su proposta dell'assistente sociale addetto al caso e di concerto con il direttore sanitario.
(3) La permanenza nell'IPAI della madre assieme al bambino non può di regola, superare la durata di tre mesi, salvo eventuali eccezioni, stabilito dal direttore dell'istituto, su proposta del servizio sociale, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 11 della L.P. 19 gennaio 1976, n. 6.
(4) Allo scopo di favorire il rapporto fra madre e bambino è necessario che la madre stessa si prenda cura del proprio figlio ed impari a trattarlo e curarlo, con l'aiuto del personale dell'istituto, prendendolo con sé nella propria stanza e vivendo con lui.
(5) Le gestanti possono essere ospitate, indipendentemente dal mese di gravidanza, previa autorizzazione del competente ufficio della Provincia, su proposta dell'assistente addetto al caso, di concerto con il direttore dell'istituto.
(6) La retta per il ricovero delle gestanti e delle madri nell'IPAI viene determinata di anno in anno con deliberazione della Giunta provinciale, tenendo conto, in via preventiva, del numero delle persone assistibili nell'anno e della previsione della spesa complessiva che verrà prevedibilmente sostenuta, nell'anno, per questo servizio.