8.1 Non vengono concessi aiuti per investimenti che avrebbero come conseguenza un aumento della produzione superiore alle restrizioni e limitazioni eventualmente previste da organizzazioni di mercato che comprendono regimi di sostegno diretto finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia.
8.2 Il rinnovo di impianti di cui al punto 5 può essere agevolato, a condizione che per tali iniziative, per la parte edile, non siano state concesse agevolazioni negli ultimi venti anni. Pompe, motori, impianti di filtraggio, pezzi speciali, l'automatizzazione degli impianti e macchine possono essere agevolate a condizione che non siano state concesse agevolazioni per lo stesso oggetto negli ultimi dieci anni.
8.3 Se sulle particelle in questione esiste ed è in uso un impianto consortile, per i beneficiari di cui al punto 2.1 sono finanziabili gli interventi di cui al punto 5 esclusivamente con l'autorizzazione esplicita del consorzio ed in ogni caso è escluso li finanziamento di un impianto antisiccitario aggiuntivo a quello consorziale.
8.4 Gli interventi finalizzati alla trasformazione di impianti irrigui antisiccitari in sistemi irrigui a basso consumo idrico, come impianti a goccia, possono essere agevolati, se per la stessa superficie non sono stati concessi contributi per l'irrigazione nei cinque anni precedenti.
8.5 Ad esclusione delle zone che necessitano di irrigazione antibrina, per le superfici frutticole e viticole, per le quali sono stati agevolati successivamente alla data di entrata in vigore delle presenti direttive impianti irrigui antisiccitari, per un periodo di 20 anni può essere agevolato un unico tipo di impianto.
8.6 In caso di forza maggiore e in casi motivati con provvedimento dell'Assessore competente, si può prescindere dall'osservanza del periodo di cui al punto 8.5.