15.1 Ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della legge provinciale, 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modificazioni, i controlli a campione vengono eseguiti annualmente nella misura minima del 6 per cento delle iniziative agevolate.
15.2 I predetti controlli non trovano applicazione con riguardo ad iniziative agevolate, la cui regolarità è stata verificata direttamente da funzionari della ripartizione provinciale agricoltura in seguito ad appositi controlli dei quali è stato redatto il verbale.
15.3 La scelta delle iniziative da sottoporre a controllo avviene annualmente mediante un'estrazione a sorte effettuata da parte di una commissione composta dal direttore della Ripartizione provinciale agricoltura o un suo delegato, dal direttore dell'ufficio competente ad erogare il rispettivo aiuto e dal funzionario addetto. In ordine all'estrazione e al rispettivo esito viene redatto apposito verbale.
15.4 I controlli amministrativi, nonché i sopralluoghi sono eseguiti da impiegati della Ripartizione provinciale agricoltura che provvedono a redigerne il verbale.
15.5 In caso di accertate irregolarità verranno applicate le sanzioni previste dalla vigente legislazione.