(1) La Ripartizione provinciale Foreste, con il coordinamento dell’ufficio provinciale competente in materia di caccia e il supporto degli agenti venatori per il monitoraggio operativo, effettua il monitoraggio ai sensi dell’articolo 11 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, al fine di sorvegliare lo stato di conservazione soddisfacente della specie.
(2) Il monitoraggio è effettuato con modalità sia opportunistiche sia sistematiche. Il monitoraggio opportunistico avviene tramite la rilevazione di dati e di materiale biologico derivanti da predazioni di animali da reddito e selvatici. Il monitoraggio sistematico avviene in modo mirato, a livello provinciale, tramite fototrappole, wolf howling, transetti per raccogliere possibili tracce (escrementi, urina, peli, saliva) e radiocollari. In caso di esecuzione di analisi genetiche di campioni si determina sia il genotipo che l’aplotipo.