(1) All’attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiun-que spetti di osservarla e di farla osservare.