(1) Le autorizzazioni del Presidente della Provincia, ai sensi dell’articolo 16 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatica (direttiva Habitat), nonché dell’articolo 1 della legge provinciale 16 luglio 2018, n. 11, con riferimento agli esemplari della specie Canis lupus, sono rilasciate, ove gli obiettivi delle Zone pascolive protette di cui all’articolo 2 siano messi a rischio da episodi di predazione del bestiame, alle seguenti condizioni:
- per la valutazione del criterio relativo all’impatto sulla popolazione della specie interessata, ossia lo stato di conservazione favorevole, si prende in considerazione la relazione nazionale ai sensi dell’articolo 17 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, ovvero la versione attuale del Piano di conservazione e gestione del lupo in Italia, a seconda di quale sia il documento elaborato sulla base dei dati più aggiornati, o comunque il più recente;
- gli obiettivi di cui all’articolo 2 sono da considerarsi minacciati in particolare da gravi danni all’allevamento di bestiame se, a causa di lupi nella loro area di distribuzione:
- almeno 25 capi di bestiame siano oggetto di predazione (uccisione o ferimento) nell’arco di quattro mesi;
- almeno 15 capi di bestiame siano oggetto di predazione (uccisione o ferimento) nell’arco di un mese;
- almeno 8 capi di bestiame siano oggetto di predazione (uccisione o ferimento) nell’arco di quattro mesi, qualora già precedentemente si fossero verificati danni cagionati da lupi;
- in mandrie di bovini, equini o camelidi sudamericani, almeno due capi di bestiame siano oggetto di predazione (uccisione o ferimento) nell’arco di quattro mesi.
- che non sussista altra soluzione valida, con particolare riferimento all’adozione di misure di prevenzione. 2)
(2) Le autorizzazioni del Presidente della Provincia di cui al presente articolo sono rilasciate anche nei casi in cui, al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1, gli obiettivi delle Zone pascolive protette di cui all’articolo 1 siano evidentemente messi a rischio da gravi episodi di predazione del bestiame.
(3) Le autorizzazioni finalizzate a prevenire ulteriori danni al bestiame hanno una durata limitata ad un massimo di 60 giorni e sono circoscritte a un’area di prelievo adeguata, che include le Zone pascolive protette alla cui tutela sono rivolte.
(4) Se i danni non possono essere attribuiti a un lupo specifico, e se, sulla base della distribuzione spazio-temporale degli episodi di predazione, si può presumere che tutti gli animali di bestiame predati siano stati uccisi o feriti da uno stesso lupo o dai medesimi esemplari di lupo, i pareri tecnici di cui all’articolo 4 e la conseguente autorizzazione sono riferiti agli esemplari cui, con ragionevole probabilità scientifica, siano attribuibili gli episodi di predazione. 3)