(1) Alla fine del comma 2 dell’articolo 15 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “Per lo svolgimento di compiti e l’esecuzione di lavori e misure a fini istituzionali l’Amministrazione provinciale può provvedere all’acquisizione di lavori, beni e servizi, compreso l’acquisto di abbigliamento da lavoro ed equipaggiamenti nonché di veicoli, macchinari speciali e attrezzature.”