(1) Alla copertura degli oneri derivanti dagli articoli 1, 3, 4 e 6, quantificati complessivamente in 0,00 euro per l'anno 2022, in 3.965.000,00 euro per l'anno 2023 e in 7.875.000,00 euro per l'anno 2024, si provvede nel limite degli stanziamenti assegnati alle pertinenti missioni nel bilancio di previsione 2022-2024. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.