(1) I trattamenti effettuati dai titolari autonomi del trattamento, Comuni e ASTAT, avvengono a mezzo di distinti sistemi informatici che consentono di separare il dato relativo all’appartenenza o all’aggregazione al gruppo linguistico da ogni riferimento relativo all’identità dei soggetti interessati.
(2) Nella DPIA effettuata a ogni tornata censuaria sono descritti i trattamenti, la valutazione della relativa necessità e proporzionalità, le modalità di gestione degli eventuali rischi per i diritti e le libertà dei soggetti interessati, a fronte dell’adozione di adeguate misure tecniche e organizzative, anche in seguito all’impiego di tecnologie innovative, in attuazione del comma 3 dell’articolo 4 del presente regolamento.
(3) I titolari presentano la DPIA all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 5, del GDPR.
(4) I soggetti interessati accedono al servizio deputato alla dichiarazione di appartenenza/ aggregazione al gruppo linguistico con le modalità indicate nel CAD.
(5) I soggetti interessati possono esercitare i diritti di rettifica, integrazione o aggiornamento laddove compatibile con le modalità anonime di rilevazione, nel rispetto dell’articolo 11 delle regole deontologiche per i trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del sistema statistico nazionale di cui all’allegato A4 al Codice Privacy.