(1) Alla copertura degli oneri derivanti dall’articolo 1, pari a 991.949,37 euro per l’anno 2022 e a 582.836,74 euro per l’anno 2023, si provvede:
(2) La Ripartizione provinciale Finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.