(1) Il comma 3 dell’articolo 4 della legge provinciale 8 febbraio 2010, n. 4, è così sostituito:
„3. I componenti decadono qualora prima della fine del periodo della consiliatura comunale cessino per qualsiasi causa dalla carica di sindaca/sindaco, vicesindaca/vicesindaco, assessora/assessore del comune o consigliere comunale. Se si tratta di componenti designati dai comuni di cui all’articolo 2, comma 3, lettere a), c), d), e) e f), si provvede a nuove designazioni; se si tratta di componenti eletti, si procede, nella successiva assemblea delle sindache/dei sindaci di tutti i Comuni, a elezione suppletiva. Il nuovo componente del Consiglio deve appartenere allo stesso gruppo linguistico del componente cessato dalla carica, nonché allo stesso sesso, se ciò è necessario per il rispetto della rappresentanza minima di genere.”