(1) Il comma 4/bis dell’articolo 13 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, è così sostituito:
“4/bis L’amministratore/L’amministratrice del condominio è obbligato/obbligata al versamento dell’imposta per le parti comuni dell’edificio che possiedono un’autonoma rendita catastale. In tal caso l’amministratore/l’amministratrice è autorizzato/autorizzata a prelevare l’importo necessario al pagamento dell’imposta dalle disponibilità finanziarie del condominio, attribuendo le quote ai singoli condomini con addebito nel rendiconto annuale.”