(1) Alle persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è stata sospesa sino al 30 giugno 2021, è riconosciuta l'esenzione per l’anno 2021 dal versamento dell'imposta municipale immobiliare relativa all'immobile predetto. L’esenzione di cui al primo periodo si applica anche a beneficio delle persone fisiche in possesso di un immobile, concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è stata sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021.
(2) I soggetti passivi di cui al comma 1 hanno diritto al rimborso o al conguaglio per le somme versate ma non dovute in base al comma 1 dietro presentazione, a pena di decadenza, entro e non oltre il 31 gennaio 2023 al comune competente di un’istanza di rimborso o di conguaglio contenente i seguenti dati o allegati: