(1) A livello aziendale è costituito il Comitato aziendale composto da tre rappresentanti di Parte pubblica e tre rappresentanti delle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello aziendale.
(2) I compiti e la regolamentazione del Comitato aziendale sono quelli previsti dall’articolo 23 del vigente ACN.
(3) Le parti possono, qualora si trattino argomenti specifici che richiedano competenza in materia, avvalersi di un esperto o un consulente tecnico alle riunioni del Comitato aziendale.
(4) Alle persone di cui al comma precedente non è riconosciuto alcun compenso, né rimborso spese per la presenza da parte dell’Amministrazione pubblica.
(5) Le competenze e la modalità di funzionamento del Comitato aziendale sono definite dal Comitato provinciale.