(1) Per i pazienti affetti dalle patologie di cui all’articolo 8 ACN 2010 viene corrisposto l’importo annuo di Euro 0,25 (zero//25) di cui all’articolo 10, comma 4 dell’ACN 2010.
(2) Tale importo viene corrisposto sulla base del numero di assistiti con età inferiore ai 6 anni (articolo 10, comma 5 dell’ACN 2010).