(1) La lettera a/bis) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, e successive modifiche, è così sostituita:
“a/bis) sistema di conservazione digitale: archivio che garantisce nel tempo l’integrità e la leggibilità dei documenti informatici nonché la validità della firma digitale;”.
(2) Nel testo tedesco della lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, e successive modifiche, la parola “aufbewahrt” è sostituita dalla parola “verwahrt”.
(3) La lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, e successive modifiche, è così sostituita:
“d) assegnazione: funzione che determina la visione delle registrazioni di protocollo;”.
(4) Dopo la lettera i) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, e successive modifiche, sono inserite le seguenti lettere i/bis) e i/ter):
“i/bis) domicilio digitale: indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato nei rispettivi indici per la comunicazione e la notificazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi;
i/ter) domicilio digitale speciale: indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) eletto per determinati procedimenti e non già presente nei rispettivi indici;”.
(5) La lettera m) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, e successive modifiche, è così sostituita:
“m) INI-PEC: Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti;”.
(6) La lettera n) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, e successive modifiche, è così sostituita:
“n) IPA: Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi;”.
(7) La lettera s) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, e successive modifiche, è così sostituita:
“s) scarto formale: distruzione dei documenti cartacei e cancellazione dei documenti informatici, decorsi i tempi di conservazione, previa autorizzazione delle commissioni di sorveglianza e scarto;”.
(8) Nel testo tedesco della lettera v) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, e successive modifiche, la parola “Aufbewahrung” è sostituita dalla parola “Verwahrung”.