(1) L’articolo 22 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, è così sostituito:
“Art. 22 (Codice univoco ufficio)
1. Ai fini della ricezione delle fatture elettroniche, alle singole strutture organizzative dell’Amministrazione provinciale è assegnato un “codice univoco ufficio” risultante dall’IPA.”