(1) Per l’offerta formativa delle scuole professionali trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, e successive modiche, alla legge provinciale 10 agosto 1977, n. 29, e successive modifiche, e all’articolo 10 della legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11.