(1) La Provincia autonoma di Bolzano sostiene e rafforza la struttura sociale del territorio rurale e promuove, quindi, l’agricoltura sociale, volta a favorire lo sviluppo socio-economico e la permanenza degli agricoltori nelle zone rurali, nonché la multifunzionalità e la diversificazione dell’agricoltura, in conformità con i programmi di sviluppo rurale dell’Unione europea.
(2) L’agricoltura sociale è da intendersi come supporto e integrazione dell’offerta di assistenza da parte della Provincia e come intervento di prevenzione o promozione della salute delle persone mediante l’impiego degli animali, delle piante e della natura allo scopo di sostenerne o migliorarne il benessere sociale, fisico, psichico e/o pedagogico.