(1) - (657)2)
(658) Il conservatorio di musica Claudio Monteverdi di Bolzano, già istituto di alta formazione artistica e musicale, è accorpato alla Libera università di Bolzano e assume la denominazione di facoltà di musica "Conservatorio Claudio Monteverdi" della Libera università di Bolzano.
(659) Il consiglio della Libera università di Bolzano approva le opportune modifiche ed integrazioni allo statuto e ai regolamenti, d'intesa con il direttore del conservatorio di musica Claudio Monteverdi di Bolzano.
(660) Le modifiche e le integrazioni di cui al comma 659 sono approvate con decreto del Ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca, d'intesa con il presidente della provincia autonoma di Bolzano, in applicazione dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
(661) Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con il nuovo assetto ordinamentale della facoltà di musica "Conservatorio Claudio Monteverdi" della Libera università di Bolzano, le norme di cui al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 245, comprese quelle relative allo stato giuridico e al trattamento economico del personale docente e amministrativo del Conservatorio di musica Claudio Monteverdi di Bolzano.
(662) Fino al completamento delle operazioni e delle attività di accorpamento, restano ferme le vigenti disposizioni di legge sulle procedure e modalità di trasferimento a domanda del personale docente del conservatorio di musica di Bolzano ad altro conservatorio, nonchè quelle sulle graduatorie ad esaurimento previste dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dal decreto- legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, e dal decreto- legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
(663) Dalle disposizioni di cui ai commi da 658 a 662 non derivano incrementi dei trasferimenti statali o nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
(664) - (832) 3)
(833) A decorrere dal 1º gennaio 2018, l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal seguente:
"Art. 13
1. Nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonchè dei principi fondamentali dell'ordinamento statale, le province disciplinano con legge provinciale le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni per grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, stabilendo in particolare norme procedurali per lo svolgimento delle gare, i termini di indizione delle stesse, i criteri di ammissione e di aggiudicazione, i requisiti finanziari, organizzativi e tecnici dei partecipanti. La legge provinciale disciplina inoltre la durata delle concessioni, i criteri per la determinazione dei canoni di concessione per l'utilizzo e la valorizzazione del demanio idrico e dei beni patrimoniali costituiti dagli impianti afferenti le grandi derivazioni idroelettriche, i parametri di sviluppo degli impianti nonche' le modalità di valutazione degli aspetti paesaggistici e di impatto ambientale, determinando le conseguenti misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario.
2. Alla scadenza delle concessioni disciplinate dal presente articolo, le opere di raccolta, di adduzione, di regolazione, le condotte forzate e i canali di scarico, in stato di regolare funzionamento, passano senza compenso in proprietà delle province per il rispettivo territorio. Al concessionario che abbia eseguito, a proprie spese e nel periodo di validità della concessione, investimenti sui beni di cui al primo periodo, purchè previsti dall'atto di concessione o comunque autorizzati dal concedente, spetta alla scadenza della concessione, o nei casi di decadenza o rinuncia, un indennizzo pari al valore della parte di bene non ammortizzato, secondo quanto previsto dalla legge provinciale di cui al comma 1. Per i beni diversi da quelli previsti dai periodi precedenti si applica la disciplina stabilita dall'articolo 25, secondo comma e seguenti, del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, intendendosi sostituiti gli organi statali ivi indicati con i corrispondenti organi della provincia, nonchè dall'articolo 1/bis, comma 13, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235.
3. Nelle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, i concessionari hanno l'obbligo di fornire annualmente e gratuitamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, per servizi pubblici e categorie di utenti da determinare con legge provinciale, 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, da consegnare alle province medesime con modalità definite dalle stesse.
4. Le province stabiliscono altresì con propria legge i criteri per la determinazione del prezzo dell'energia di cui al comma 3 ceduta alle imprese distributrici, nonchè i criteri per le tariffe di utenza, nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea.
5. I concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico corrispondono semestralmente alle province un importo determinato secondo quanto previsto dalla legge provinciale di cui al comma 1, tenendo conto della media del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica (PUN), nonchè della media delle voci di spesa legate alla fornitura della medesima energia elettrica per ogni kWh di energia da esse non ritirata. Il compenso unitario prima indicato varia proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica.
6. Le concessioni per grandi derivazioni a scopo idroelettrico accordate nelle province autonome di Trento e di Bolzano, in forza di disposizioni normative o amministrative che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2022, ancorchè scadute, sono prorogate di diritto per il periodo utile al completamento delle procedure di evidenza pubblica e comunque non oltre la predetta data. Le province e i concessionari possono, in tal caso, concordare eventuali modificazioni degli oneri e delle obbligazioni previsti dalle concessioni in corso, secondo quanto stabilito dalla legge provinciale di cui al comma 1.
7. In materia di sistema idrico, le province sono previamente consultate sugli atti dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) indirizzati ai soggetti esercenti i servizi di pubblica utilità operanti nel rispettivo territorio, in ordine alla loro compatibilità con il presente Statuto e con le relative norme di attuazione. Le modalità di consultazione sono definite attraverso un protocollo di intesa stipulato tra la predetta Autorità e le province, anche disgiuntamente. La raccolta delle informazioni e dei documenti necessari alle indagini conoscitive e alle attività svolte dall'Autorità compete alle province, secondo procedure e modelli concordati con l'Autorità stessa nell'ambito del predetto protocollo di intesa, nel rispetto delle competenze ad esse attribuite, anche con riguardo all'organizzazione dei servizi di pubblica utilità, al sistema tariffario ed all'esercizio dei relativi poteri ispettivi e sanzionatori."
(834) All'articolo 1/bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, sono apportate le seguenti modificazioni:
- il comma 2 è abrogato;
- al comma 13, le parole: "Fermo restando quanto disposto dal comma 2," sono soppresse.
(835) - (1181)4)