(1) Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'articolo 5, comma 4, della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, l’articolazione della Direzione Istruzione e Formazione tedesca, la denominazione e le competenze delle singole strutture dirigenziali, il numero delle ripartizioni e delle direzioni provinciali nonché l’istituzione di comitati al fine di un migliore raccordo, anche con le associazioni di categoria.