(1) Le disposizioni della presente legge sono finalizzate a introdurre nell’ordinamento della Provincia, nell’ambito delle competenze e secondo le modalità stabilite dallo Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e delle relative norme di attuazione, misure per ridurre e rendere più trasparenti le spese di funzionamento degli organi statutari, a integrazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 21 settembre 2012, n. 6, “Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige” e della deliberazione del Consiglio provinciale n. 3/14 del 12 marzo 2014, riguardante l’approvazione del “Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari e relativa rendicontazione”.