(1) Se, a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il comune esternalizza dei servizi, i posti divenuti vacanti dovranno essere cancellati dalla pianta organica entro il 31 dicembre dell’anno successivo. Dal momento dell’esternalizzazione, il numero dei posti divenuti vacanti in seguito all’esternalizzazione stessa non è considerato per il calcolo del rapporto dipendenti/abitanti. Se, dopo l’avvenuta esternalizzazione, il servizio è nuovamente assunto dal comune, il personale necessario per la gestione dello stesso è di nuovo computato ai fini del calcolo del rapporto dipendenti/abitanti. L’assunzione del personale necessario per la gestione del servizio deve essere autorizzata dalla Giunta provinciale ai sensi dell’articolo 4.