(1) Nella richiesta di autorizzazione di cui all’articolo 4 va dichiarato quanto segue:
(2) Le autorizzazioni concesse ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della legge provinciale 11 agosto 1994, n. 6, abrogata dall’articolo 38, comma 1, lettera g), della legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 18, sono inefficaci.