(1) Nel comma 1 dell’articolo 65 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, la cifra “30” è sostituita dalla cifra “10”.
(2) Nel comma 2 dell’articolo 65 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, la cifra “20” è sostituita dalla cifra “5”.
(3) Nel comma 4 dell’articolo 65 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, la parola “tre” è sostituita dalla parola “sei”.
(4) Il secondo periodo del comma 5 dell’articolo 65 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito: „L’autorizzazione in sanatoria è rilasciata previa corresponsione di una sanzione amministrativa di 500,00 euro.“
(5) Nel comma 6 dell’articolo 65 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, le parole “comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo” sono sostitute dalle parole “comunicazione di avvenuta conclusione dell’istruttoria”.
(6) Alla fine del comma 6 dell’articolo 65 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: „Il provvedimento conclusivo del direttore della ripartizione edilizia abitativa contiene un’esauriente motivazione riguardo alla presa di posizione del beneficiario dell’agevolazione.“