(1) Nel comma 1 dell’articolo 45 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente lettera:
“e) avere un reddito complessivo non inferiore al minimo vitale calcolato ai sensi della legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69.”