(1) Alla fine del comma 3 dell’articolo 38 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti periodi: “Il vincolo sociale derivante dalla concessione di un contributo per emergenza sociale si estingue alla morte del beneficiario. Restano invariate le norme sulla cancellazione dell’annotazione del vincolo nel libro fondiario.”