(1) Le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 2 si applicano alle procedure di applicazione delle sanzioni amministrative non ancora concluse al momento dell’entrata in vigore della presente legge. Su richiesta della persona interessata, le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 2 si applicano retroattivamente anche ai procedimenti già conclusi, tenendo conto del tempo trascorso dall’imposizione della pena accessoria.
(2) Le disposizioni di cui alla presente legge non comportano nuove o maggiori spese a carico del bilancio provinciale.