(1) A partire dal 1° gennaio 2015 la classificazione è effettuata sulla base del catalogo dei criteri di cui all’articolo 1/ter, comma 4, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 agosto 1996, n. 32, così come sostituito dall’articolo 2 del presente decreto. Per la verifica a campione di cui all’articolo 1/ter, comma 13, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 agosto 1996, n. 32, così come sostituito dall’articolo 2 del presente decreto, il nuovo catalogo dei criteri trova applicazione a partire dal 1° gennaio 2016.
(2) Le aziende agricole che al 15 dicembre 2015 risultano classificate con quattro fiori sulla base del catalogo dei criteri precedente all’entrata in vigore del presente decreto sono riclassificate d’ufficio sulla base del catalogo dei criteri approvato ai sensi dell’articolo 1/ter, comma 4, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 agosto 1996, n. 32, così come sostituito dall’articolo 2 del presente decreto.
(3) In deroga a quanto disposto al comma 1, la classificazione nella categoria dei cinque fiori avviene sin da subito su richiesta dell’azienda agricola interessata, purché rispondente ai criteri previsti.”