(1) Alle infrastrutture ferroviarie e stradali, agli aeroporti e agli eliporti si applica la normativa statale vigente.
(2) Nel caso in cui sia prevista la realizzazione di nuove zone appartenenti alle classi acustiche I, II o III ad una distanza inferiore a 50 metri dal confine di proprietà dei tracciati della ferrovia, dell’autostrada nonché delle strade con un volume di traffico superiore a 3.000.000 di veicoli all’anno si applica la procedura di cui all’articolo 6, comma 2.
(3) Nell’elaborazione delle mappature acustiche, delle mappe acustiche strategiche e dei piani d’azione si applica la normativa statale e comunitaria vigente.
(4) La Giunta provinciale individua gli agglomerati, le infrastrutture stradali e ferroviarie, gli aeroporti e gli eliporti tenuti all’applicazione delle disposizioni di cui al comma 3.