(1) Il comune elabora una proposta di piano comunale di classificazione acustica (P.C.C.A.). Nell’individuazione di una classe acustica il comune deve tener conto del prevalente ed effettivo utilizzo dell’area stessa, considerando il criterio in base al quale di regola zone confinanti devono appartenere a classi acustiche i cui limiti non si discostino di più di 5 dB(A). A tal fine una zona urbanistica può contenere anche piú di una zona acustica. La classificazione indicata nella tabella 1 dell’allegato A rappresenta una classificazione-tipo, proposta per l’elaborazione da parte dei comuni del P.C.C.A..
(2) Il comune dispone la pubblicazione all’albo comunale per 30 giorni consecutivi della proposta di cui al comma 1. Entro tale termine chiunque può presentare le proprie osservazioni. Contestualmente al deposito all’albo comunale la deliberazione è trasmessa all’Agenzia, per l’espressione di un parere. Nel caso in cui un comune intenda classificare in un’altra classe acustica di cui alla tabella 1 dell’allegato A un’area confinante con altri comuni, la deliberazione è trasmessa anche ai comuni limitrofi per l’espressione dei relativi pareri. Tutti i pareri sono resi entro 90 giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, essi si intendono resi in senso favorevole. 3)
(3) Il comune, tenuto conto delle osservazioni pervenute e acquisito il parere dell’Agenzia, approva il P.C.C.A., provvede a darne avviso entro 30 giorni sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e contestualmente ne trasmette copia alla Provincia autonoma di Bolzano. Qualora il P.C.C.A. si discosti dal parere dell'Agenzia, il comune è tenuto motivare le ragioni di questa difformità. Tali motivazioni fanno parte integrante della delibera di approvazione del P.C.C.A.