(1) Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale 29 marzo 1983, n. 10, il secondo periodo è così sostituito: “Non sono dovuti canoni annui inferiori all’ammontare di 50,00 euro.”
(2) Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale 29 marzo 1983, n. 10, il secondo periodo è così sostituito: “Non sono dovuti canoni annui inferiori all’ammontare di 50,00 euro.”