(1) Alla copertura delle spese per gli interventi a carico dell’esercizio 2011 derivanti dalla presente legge e stimate nella misura massima di 12.000 euro, si fa fronte con le quote di stanziamento ancora disponibili sulla UPB 02130 del bilancio provinciale 2011.
(2) La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con la legge finanziaria annuale.
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.